STATUTO
Le leggi generali della Repubblica fissano i principi nell'ambito dei quali i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le funzioni con tali leggi determinate.
L'autonomia si realizza e diviene metodo di esercizio delle funzioni attraverso la costruzione dell'ordinamento di ciascun Comune costituito dallo
Statuto e dai
Regolamenti, atti che assumono importanza decisiva per l'esercizio del ruolo e delle funzioni, per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, alla quale ciascun ente è preposto.
Negli artt. 2, 9, 10, 14 e 15 della legge n° 142 e, soprattutto, nei principi costituzionali, sono determinati ruolo e funzioni del Comune. Statuto e regolamenti sono gli atti fondamentali medianti i quali i Consigli debbono assicurare agli enti ordinamenti autonomi, che abbiano al centro di ogni finalità la comunità dei cittadini, che ne garantiscano i diritti, che collochino rispetto ad essa il Comune nei ruoli per gli stessi definiti dall'art. 2.
PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI
PARTE II
LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' E I DIRITTI DEL CITTADINO
- TITOLO I - PARTECIPAZIONE
- TITOLO II - TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
PARTE III
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
- TITOLO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
- CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE - PRINCIPI GENERALI
- CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
- CAPO IV - IL SINDACO
- TITOLO II - IL MODELLO DI GOVERNO
- CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE, POTERI E COMPETENZE
- TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
- CAPO I - ORGANIZZAZIONE
- CAPO II - RESPONSABILITA'
- CAPO III - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
- TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'
PARTE IV
NORME TRANSITORIE E FINALI